Il
decreto Legislativo del Governo n° 494 del 14/08/1996 e
s.m.i. in applicazione al Decreto Legislativo del Governo n°
626 del 19/09/1994 nei cantieri temporanei e mobili, carica
tutte le figure presenti in cantiere della propria quota di
responsabilità.
La novità principale che
il legislatore ha introdotto è che anche il COMMITTENTE
È RESPONSABILE DEL CANTIERE, sia esso un
esperto costruttore o un’ anziana vecchietta.
Stando alla legge, chiunque commissioni un lavoro, deve conoscere
la legge.
Di seguito uno stralcio dell’art.
3, del D.Lgv. 528/99, che ha integrato il 494/96, che riguarda
le responsabilità del committente:
1. All'articolo 3 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
"1. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, nella
fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori prevede
nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
"2. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
"3.
Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche non contemporanea, IL COMMITTENTE o il responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti
casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o superiore
a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
elencati nell'allegato II.";
"4. Nei casi di cui al comma 3, IL COMMITTENTE o il responsabile
dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10.";
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o piu' imprese.";
"8. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.".
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