Decreto 494Il decreto Legislativo del Governo n° 494 del 14/08/1996 e s.m.i. in applicazione al Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 nei cantieri temporanei e mobili, carica tutte le figure presenti in cantiere della propria quota di responsabilità.

La novità principale che il legislatore ha introdotto è che anche il COMMITTENTE È RESPONSABILE DEL CANTIERE, sia esso un esperto costruttore o un’ anziana vecchietta.
Stando alla legge, chiunque commissioni un lavoro, deve conoscere la legge.

Di seguito uno stralcio dell’art. 3, del D.Lgv. 528/99, che ha integrato il 494/96, che riguarda le responsabilità del committente:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

"1. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";

"2. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";

decreto legislativo"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";

"4. Nei casi di cui al comma 3, IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";

"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.";

"8. IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.".

 

 
 
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